Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 La competenza del Tribunale d’appello per giudicare il presente ricorso è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a LGA (CSC 370.100). Il ricorso è tempestivo e risponde alle condizioni di forma (art. 52 cpv. 1 e art. 39 cpv. 1 lett. c, art. 38 LGA). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 50 LGA). Il ricorso è dunque ricevibile.
E. 2 A titolo probatorio, il ricorrente ha chiesto – oltre all'acquisizione degli atti già prodotti – l'esperimento di un sopralluogo, la produzione degli incarti relativi ad alcuni fondi circostanti presi a paragone, nonché l'allestimento di una perizia e il proprio interrogatorio o la propria deposizione. Potendo tuttavia rilevare la fattispecie ed esaminare le censure del ricorrente sulla base degli atti prodotti dalle parti, il Tribunale rinuncia alla raccolta di ulteriori prove in apprezzamento anticipato delle stesse (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; sentenze del Tribunale federale 1C_97/2018 del 3 settembre 2019 consid. 6.4, 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid. 4.3.1).
E. 3 Sotto il profilo formale, il ricorrente lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sentiti.
E. 3.1 La decisione impugnata si limiterebbe ad elencare tre articoli della LE e a riportare la raccomandazione negativa del consulente architettonico. Non sarebbe dato sapere né in cosa consista la violazione delle norme né le ragioni del convenuto alla base della decisione negativa. Anche supponendo che il convenuto abbia voluto far sue le motivazioni del consulente architettonico esterno per respingere la
E. 3.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) l'obbligo per le autorità di motivare le proprie decisioni, affinché gli amministrati possano comprendere ed esercitare i diritti di ricorso in maniera effettiva. L'autorità amministrativa deve pertanto menzionare, per lo meno brevemente, i motivi che l'hanno condotta ad adottare un determinato provvedimento, in modo tale che l'interessato possa rendersi conto della portata della decisione e impugnarla con cognizione di causa. Essa non ha l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti, ma può, al contrario, limitarsi all'esame delle questioni topiche per l'esito della controversia (DTF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 141 IV 249 consid. 1.3.1, 139 IV 179 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito è leso soltanto se l'autorità omette di pronunciarsi su questioni che presentano una certa pertinenza o di prendere in considerazione dei fatti e degli argomenti importanti per la decisione da adottare (DTF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 141 V 557 consid. 3.2.1). Per il resto, la motivazione può essere implicita e risultare anche dalle differenti parti della decisione (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.3). Il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta, in linea di principio, l'annullamento della decisione impugnata. Una violazione può essere considerata eccezionalmente sanata se la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'istanza di ricorso che dispone dello stesso potere di esame dell'autorità precedente. A tale condizione, anche una grave violazione del diritto di essere sentiti può essere sanata, qualora un rinvio si riduca a una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura e, quindi, ritardi ingiustificati incompatibili con l'interesse della parte interessata a una rapida valutazione della causa (cfr. DTF 147 IV 340 consid. 4.11.3, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2).
E. 3.3 Nella decisione impugnata, il convenuto ha menzionato le pertinenti disposizioni estetiche e di inserimento nel paesaggio (art. 22 cpv. 2, art. 70 e art. 79 cpv. 4 LE) e indicato che il consulente architettonico raccomanda di non approvare la domanda di costruzione. Come osservato dal convenuto, al ricorrente era stato tras-messo il rapporto del consulente architettonico già prima dell’emanazione della decisione impugnata, sul quale egli ha potuto esprimersi. Detto rapporto spiega perché, principalmente sotto il profilo estetico-architettonico nonché in punto alla sicurezza dello spazio di manovra, il progetto del ricorrente non potrebbe essere approvato. Tuttavia, sarebbe stato opportuno che nella propria decisione il
E. 4 / 14 domanda di costruzione, l’obbligo di motivazione non sarebbe ossequiato. La decisione impugnata sarebbe pertanto nulla.
E. 5 Va in seguito valutato se il ricorrente ha giustamente negato la licenza edilizia al progetto, il quale prevede due garage, un posteggio coperto per biciclette e moto, un posteggio coperto per una vettura e un posteggio non coperto (cfr. doc. B.23). Oltre all’aspetto estetico-architettonico, di cui si dirà più sotto, nella presa di
E. 6 Conformità alla zona
E. 6.1 Il convenuto è dell’avviso che, siccome con la realizzazione del progetto in discussione il fondo n. Z.1._____ verrebbe adibito esclusivamente a garage/parcheggio, esso non sarebbe conforme alla zona.
E. 6.2 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LE, la zona nucleo è destinata a scopi abitativi, all’insediamento di costruzioni a scopo commerciale e di servizio e all’insediamento di aziende artigianali che non compromettono un sano abitare. L’attività delle aziende agricole esistenti può essere mantenuta allo stato attuale.
E. 6.3 Secondo le affermazioni del ricorrente, il progetto in esame servirebbe ad apportare posteggi in una zona di penuria. In questo senso, può trattarsi di una costruzione a scopo di servizio e l’affermazione del convenuto sulla non conformità del progetto alla zona appare difficilmente condivisibile. A maggior ragione se si considera che l’area (edificabile) di questo fondo è di soli 141 m2 e la realizzazione di un’abitazione – contrariamente all’affermazione del convenuto non ulteriormente motivata – appare piuttosto improbabile. Il fatto – controverso tra le parti – se sia opportuno o meno costruire un parcheggio riguarda invece l’aspetto estetico- architettonico (cfr. sotto consid. 8). Ad ogni modo, la questione della conformità alla zona può rimanere aperta, dacché il ricorso va respinto per altri motivi.
E. 7 Diritto di ricostruzione Il progetto in esame prevede la demolizione totale dell’attuale rimessa sul fondo
n. Z.1._____ e la ricostruzione, al suo posto, di due garage e due posteggi coperti con superficie e cubatura nettamente superiori. Ne discende che il ricorrente non può appellarsi al diritto di ricostruzione di cui all’art. 81 cpv. 3 LPTC i.c.d. con l’art. 14 cpv. 2 LE.
E. 8 Inserimento paesaggistico
E. 8.1 In sostanza, il convenuto e il suo consulente architettonico negano la compatibilità del progetto con l'ambiente circostante, criticandone, in particolare, le dimensioni rispetto agli allineamenti esistenti e i materiali proposti. Sostengono, inoltre, che questo spazio sia storicamente sistemato a giardino (con un albero di
7 / 14 pregio). Il ricorrente fa invece valere che il fondo n. Z.1._____ sarebbe sempre stato utilizzato come posteggio, annesso al fondo n. Z.3._____, e mai come giardino (cfr. fotografie di cui ai doc. B.16 e 17), rinviando anche al fatto che nel il convenuto era intenzionato ad espropriarlo per farne dei posteggi pubblici ritenuti indispensabili per diversi fabbricati nel nucleo, ma, infine, vi rinunciò dal momento che veniva già utilizzato come posteggio da privati (cfr. doc. B.19). Egli fa inoltre presente che nel 1994 il convenuto aveva ordinato di iscrivere a Registro fondiario del vincolo d’uso a parcheggio di questo fondo a favore del relativo stabile (cfr. doc. B.18). Contesta poi il paragone con gli allineamenti degli edifici circostanti, negando peraltro a quest’ultimi valore storico; contesta altresì l’asserita incompatibilità dei materiali, dichiarandosi comunque disposto ad apportare modifiche per favorire un migliore inserimento. Egli si sarebbe dimostrato favorevole a trovare una soluzione condivisa con l’autorità (p. es. intonacando i mattoni come gli edifici circostanti o posando lastre in pietra), ma senza successo. Invece di discutere eventuali alternative più efficaci e di emanare una decisione con oneri o condizioni, il convenuto avrebbe preferito emanare semplicemente una decisione negativa (e non sufficientemente motivata) in spregio al principio di proporzionalità.
E. 8.2 In linea di principio, nella valutazione estetico-architettonica e in relazione alle condizioni locali, il Comune convenuto dispone di una certa discrezionalità, in cui il Tribunale interviene solo in caso di abuso o eccesso del potere di apprezzamento (cfr. ad es. sentenza del Tribunale amministrativo R 23 9 del 1° ottobre 2024 consid. 5.2.1). Siccome il ricorso va respinto risp. la licenza edilizia non può comunque essere rilasciata a causa dei motivi elencati nei seguenti considerandi – su cui il Tribunale può chinarsi senza riserbo –, su questo quesito, considerata oltretutto l’economia procedurale, questo Tribunale ritiene di non doversi chinare oltre.
E. 9 Distanza dal confine, dagli edifici e dalla strada
E. 9.1 Giusta l’art. 75 LPTC, nella costruzione di edifici che superano il livello del terreno determinante si deve osservare una distanza di 2.5 m dal confine rispetto a ogni fondo vicino se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori (cpv. 1). Tra gli edifici si deve osservare una distanza 5.0 m se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori (cpv. 2). Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPTC, per superfici aperte coperte da un tetto, come pensiline e simili valgono le distanze dal confine per gli edifici, misurate a partire dal cornicione di gronda fino al confine del fondo. Conformemente all’art. 77 cpv. 1 LPTC, l'autorità edilizia comunale può autorizzare distanze inferiori rispetto a quelle stabilite nella presente legge e nella legge edilizia del comune se è stata conclusa una convenzione tra gli interessati e
8 / 14 non vi si contrappongono interessi pubblici preponderanti. L'autorità edilizia comunale ordina la menzione della distanza inferiore nel registro fondiario. Giusta l’art. 22 cpv. 5 LE, per gli ampliamenti e le nuove costruzioni, non oggetto del cpv. 4, va mantenuta una distanza dal confine di 2.5 m. Con l’accordo del vicino, è ammessa la costruzione a confine (lett. a). Va mantenuta una distanza fra gli edifici di 5 m. Con l’accordo del vicino, è ammessa l’edificazione a minor distanza (lett. b). Secondo l’art. 20 cpv. 7 LE, verso le strade pubbliche o che servono a scopi pubblici tutti gli edifici devono rispettare, fra le altre, la seguente distanza dal ciglio o dal filo esterno del marciapiede pianificato: 3 m da strade collettrici e strade di quartiere (lett. b).
E. 9.2 La costruzione in questione (costituita – escluso il posteggio esterno – da due garage e due posteggi coperti), avendo una superficie utile secondaria superiore a 30 m2, non è qualificabile come piccola costruzione ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett. a LE. Inconferente, in tal senso, è il fatto che il ricorrente definisca il progetto quale costruzione accessoria e il fondo di costruzione quale annesso alla casa sul fondo n. Z.3._____ a scopo di parcheggio per quest’ultima. Inoltre, i due posti auto coperti vanno considerati degli edifici (cfr. Commentario del Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie [CIAE], cifra. 2.2 seg.) alla pari dei due garage. Ma anche volendo qualificare i posteggi coperti come impianto anziché edificio, la costruzione non rispetta, in ogni caso, né la distanza minima di 2.5 m dai fondi confinanti n. Z.7._____, B._____ e Z.11._____ (cfr. art. 22 cpv. 5 lett. a LE, art. 75 cpv. 1 e 76 cpv. 1 LPTC; doc. B.23), né la distanza minima di 5 m dagli edifici confinanti sui fondi n. B._____ e Z.11._____ (cfr. art. 22 cpv. 5 lett. b LE, art. 75 cpv. 2 LPTC), né la distanza minima di 3 m dalla strada (pubblica) di quartiere C._____ sul lato sud (cfr. art. 20 cpv. 7 lett. b LE; doc. B.6, C.1). La bozza di convenzione di un diritto di costruzione a confine/distanza ravvicinata agli atti (doc. C.11) non è sottoscritta. È vero che la forma scritta non è un presupposto di validità, potendo un simile accordo anche essere concluso oralmente (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 14 78 del 16 dicembre 2014 consid. 5a). Ma dagli atti non risulta alcuna dichiarazione di approvazione in tal senso da parte dei vicini interessati, dimodoché, non essendo dimostrato un loro consenso, come rilevato dal convenuto, le premesse per approvare distanze inferiori (art. 22 cpv. 5 LE, art. 77 cpv. 1 LPTC) non sono date.
E. 10 Accessi, uscite e sicurezza del traffico
9 / 14
E. 10.1 Secondo il ricorrente, la distanza legale di 3 m dalla strada pubblica e le porte telecomandate tutelerebbero sufficientemente la sicurezza di veicoli e pedoni, vista la visuale e lo spazio di manovra che si otterrebbe con l’arretramento di 3 m dei proposti posteggi. L’attuale muretto verrebbe rimosso e il livello del terreno portato a quello della strada pubblica, che acquisterebbe di conseguenza spazio e visibilità a beneficio della sicurezza stradale. Questa soluzione sarebbe certo migliore di quella attuale con unico accesso a ovest con mancanza di visuale.
E. 10.2 Giusta l’art. 77 cpv. 2 primo periodo LE, gli impianti come gli imbocchi stradali, gli accessi alle strade, ai sentieri ed alle piazze, nonché le uscite dagli stessi, non possono mettere in pericolo i rispettivi utenti. In base all’art. 79 cpv. 2 LPTC, edifici ed impianti devono soddisfare le regole riconosciute della tecnologia delle costruzioni e non devono costituire una minaccia per persone, animali e cose né durante la costruzione né durante la loro esistenza e il loro utilizzo. Secondo l’art. 78 cpv. 1 primo periodo LE, autorimesse, garage e cancelli muniti di apertura manuale con uscita diretta su strade, sentieri e piazze comunali con traffico intenso, devono avere un piazzale antistante di almeno 5 m di lunghezza e 3 m di larghezza.
E. 10.3 Alle allegazioni del ricorrente va osservato che, come visto sopra, la distanza minima della costruzione dalla strada pubblica è ossequiata solo parzialmente. Inoltre, i due garage con uscita sulla strada comunale – di traffico intenso, come incontestatamente definita dal convenuto – dispongono di un piazzale antistante di soli 3 m di lunghezza invece dei 5 m previsti dall’art. 78 cpv. 1 LE. Di riflesso, questi non possono essere approvati anche per ragioni di sicurezza del traffico e dei pedoni (cfr. art. 77 cpv. 2 LE, art. 79 cpv. 2 LPTC). Ciò stante, la constatazione del convenuto secondo cui nemmeno le relative norme tecniche pubblicate dall'Unione Svizzera dei Professionisti della Strada e dei Trasporti (VSS) sarebbero state rispettate non deve essere approfondita in questa sede.
E. 11 Forma del tetto
E. 11.1 Giusta l’art. 71 cpv. 2 LE, nella zona nucleo del villaggio (NV) sono ammessi solo tetti a due o a quattro falde con una pendenza da 16° a 23°. Queste prescrizioni valgono solo per l’edificio principale. Per aggiunte, costruzioni accessorie e piccole costruzioni come legnaie, conigliere, pollai e simili sono permessi tetti piani o con pendenza uguale al tetto del fabbricato principale. Giusta il cpv. 4, “premessa una valutazione positiva da parte della consulenza in materia di strutturazione, l’autorità
10 / 14 edilizia può concedere delle eccezioni nei casi in cui la qualità della strutturazione è garantita […]”.
E. 11.2 Seguendo l’argomentazione del convenuto, secondo cui la costruzione prevista sarebbe l’edificio principale sul fondo n. Z.1._____, il tetto piano sarebbe in contrasto con l’art. 71 cpv. 2 LE. Un’eccezione non potrebbe essere concessa, data la valutazione negativa del consulente architettonico (cfr. art. 71 cpv. 4 LE). Tuttavia, considerato che la valutazione architettonica non è stata esaminata dal Tribunale e che il ricorso va respinto sulla scorta di quanto precede, non è necessario chinarsi oltre sulle argomentazioni sollevate al riguardo dal convenuto.
E. 12 / 14 da una tettoia sul fondo n. Z.8._____ – annessi all’edificio ubicato sul resto della particella in zona nucleo – si trovano in zona residenziale 2 (cfr. doc. B.14 e immagini in Google Street View) e non devono rispettare le norme di inserimento relative alla zona nucleo NV. Peraltro, la tettoia, per quanto intravedibile, mantiene la succitata distanza di 3 m dalla strada. 12.3.5. Fondo n. Z.9._____ (recte: Z.10._____) Il ricorrente afferma che su questo fondo sarebbe stata permessa la costruzione di un garage con apertura a confine con la strada pubblica, laddove prima sarebbe esistito un giardino-orto racchiuso in un muro di una certa altezza. Tuttavia, dal confronto tra dette fotografie di cui al doc. B.15 del ricorrente e le immagini (più datate) in Google street view si evince che sulla particella n. Z.10._____ vi era già un garage, molto verosimilmente di vecchia data, che è stato leggermente ristrutturato con nuovo intonaco e nuova soletta di supporto. Al di sopra è stata inoltre posata una ringhiera. Il garage è rimasto aperto, senza portone. Si tratta, dunque, della ristrutturazione di una costruzione preesistente, altresì non paragonabile al caso in questione. 12.3.6. In conclusione, non si ravvisa una disparità di trattamento nell’illegalità. Ma anche volendo, a titolo ipotetico, ammettere una prassi illegale, giova rilevare che, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della legalità dell'attività amministrativa prevale su quello della parità di trattamento. Qualora un'autorità riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento dovrebbe in ogni caso cedere il passo a quello della legalità (sentenza del Tribunale federale 1C_324/2016 del 14 marzo 2017 consid. 4.2).
E. 12.1 Il ricorrente invoca diversi casi – che verranno esaminati in appresso – nei quali il convenuto avrebbe autorizzato la costruzione di posteggi nel nucleo con accesso diretto alla strada pubblica. La prassi comunale applicata fino ad oggi sarebbe stata di permettere la realizzazione di garage e posteggi anche laddove in precedenza non vi sarebbero state aperture d’accesso. In concreto, invece, l’entrata/uscita dai posteggi previsti con la domanda di costruzione migliorerebbe addirittura la sicurezza e la visuale.
E. 12.2 Il diritto all'uguaglianza di trattamento nell'illegalità può essere ammesso in via eccezionale soltanto quando non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità avrebbe derogato alla legge e darebbe a vedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa. Essa presuppone che i casi da valutare coincidano negli elementi fattuali rilevanti ai fini della qualificazione del fatto (cfr. DTF 146 I 105 consid. 5.3.1, 136 I 65 consid. 5.6; sentenza del Tribunale federale 1C_300/2021 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.2; sentenze del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni VR3 24 81 del 16 ottobre 2025 consid. 5.2, VR3 21 36 del 28 agosto 2025 consid. 6.4 con rinvii). La parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata soltanto qualora lo stesso regime legale, cioè quello attuale, fosse stato applicato diversamente nella medesima situazione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 10 125 del 20 maggio/23 settembre 2014 consid. 5b). 12.3.1. Fondo n. Z.4._____ Secondo il ricorrente, il parcheggio su questo fondo sarebbe stato autorizzato con sbocco direttamente sulla strada comunale, laddove prima sarebbe esistito un prato con muro senza alcuna apertura sulla strada pubblica. Sennonché, va constatato che si tratta di sei posteggi pubblici all’aperto previsti dalla pianificazione in zona
11 / 14 per impianti pubblici (cfr. doc. B.11 e relative immagini in Google Street View) e quindi non paragonabili al caso di specie. 12.3.2. Fondo n. Z.5._____ A mente del ricorrente, il posteggio su questo fondo sarebbe stato permesso con sbocco diretto sulla strada, laddove prima sarebbe esistito un vero giardino che faceva parte della casa sul fondo n. Z.6._____. Questo caso (1 posteggio coperto da una tettoia e un piazzale con posto per due parcheggi) non è tuttavia paragonabile a quello di specie. Infatti, come emerge dalle fotografie inoltrate dal ricorrente, la piccola tettoia a una falda su questo fondo è una costruzione accessoria ed è stata realizzata al posto della costruzione accessoria preesistente. Essa non deve quindi rispettare la distanza dalla strada comunale (cfr. art. 81 cpv. 3 LPTC i.c.d. con l’art. 14 cpv. 2 LE). Per il resto, è stato eliminato il muro di cinta antistante alla costruzione accessoria e allo spiazzo e formato un piazzale in lastre di sasso (cfr. doc. B.12). Si noti che, non trattandosi di un garage, non bisognava osservare l’art. 78 cpv. 1 LE relativo alle misure minime del piazzale antistante. Sebbene, poi, il Tribunale non si chini sulla questione estetica, va detto che dalle immagini in Google Street View non risulta che l’area di fronte alla vecchia costruzione accessoria fosse un vero giardino – come invece sostenuto dal ricorrente –, ma un semplice spiazzo in terra battuta. 12.3.3. Fondo n. Z.7._____ Stando al ricorrente, il posteggio aperto su questo fondo sarebbe stato permesso con sbocco diretto sulla strada comunale, laddove prima sarebbe esistito un prato senza alcuna apertura sulla strada. Tuttavia, nemmeno questo caso può essere preso a paragone per il progetto del ricorrente, in quanto, trattandosi solamente di un posteggio all’aperto per una vettura (cfr. doc. B.13 e relative immagini in Google Street View) – situato, invero, solo sul fondo n. Z.7._____ e non anche su quello n. B._____, come erroneamente indicato dal ricorrente –, le situazioni fattuali rilevanti per la valutazione, segnatamente riguardo alla sicurezza del traffico e alla distanza dalla strada, non coincidono. Inoltre, il progetto del ricorrente, come visto sopra, deve essere respinto già per altri motivi non intrinseci all’oggetto preso in paragone. 12.3.4. Fondo n. Z.8._____ Secondo il ricorrente, il parcheggio coperto su questo fondo sarebbe stato permesso con sbocco diretto sulla strada pubblica, laddove prima sarebbe esistito un prato senza alcuna apertura sulla strada pubblica. Anche in questo caso, tuttavia, non si tratta di una fattispecie paragonabile a quella di specie. I tre parcheggi coperti
E. 13 / 14 paesaggistico (consid. 8) nonché della forma del tetto (consid. 11) non sono state esaminate e restano impregiudicate. 14.1. Visto l'esito della vertenza, le spese procedurali – composte da una tassa di Stato fissata a CHF 3’500.00 e spese di cancelleria (art. 75 cpv. 1 e cpv. 2 LGA) –, in linea di principio, andrebbero poste interamente a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LGA. Tuttavia, l’accertata violazione dell’obbligo di motivazione giustifica una diversa ripartizione dei costi (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale 1C_255/2017 del 24 ottobre 2017 consid. 7.3), in questo specifico caso in ragione di 1/4 a carico del convenuto e di 3/4 a carico del ricorrente. 14.2. Né al ricorrente, non patrocinato, né al convenuto, vincente nell’esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 1 e 2 LGA).
E. 14 / 14 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 3’500.00 – e le spese di cancelleria di CHF 316.00 totale CHF 3'816.00 Tali spese sono poste in ragione di 1/4 a carico del Comune di Roveredo e di 3/4 a carico di A._____. 3. Non sono assegnate ripetibili. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 26 maggio 2026 comunicata il 28 maggio 2026 N. d'incarto VR3 26 5 Istanza Terza Camera di diritto amministrativo Composizione Righetti, presidente Audétat e Brun, giudici Paganini, attuario Parti A._____ ricorrente contro Comune di Roveredo convenuto patrocinato dall'avv. Davide Nollo Oggetto domanda di costruzione (fondo n. Z.1._____ Roveredo)
2 / 14 Ritenuto in fatto: A. A._____ è proprietario del fondo n. Z.1._____, RF di Roveredo, ubicato in zona nucleo NV ed edificato con la rimessa n. d’ass. Z.2._____. B. Dopo aver sottoposto una domanda preliminare al Comune di Roveredo (in seguito: Comune), su cui si era espresso – in modo negativo – anche il consulente architettonico nel 2021, il _____, A._____ ha inoltrato al Comune una domanda di costruzione per la demolizione della succitata rimessa e la costruzione di due garage, due posteggi aperti e un posteggio coperto su detto fondo. C. Con scritto del _____, il Comune ha comunicato a A._____ che la domanda, così come presentata, non poteva essere approvata, elencando i motivi del preavviso negativo e invitandolo a rielaborare il progetto. D. Il _____, A._____ ha inoltrato una presa di posizione, accludendo un nuovo piano. E. Il _____, il Comune lo invitava a completare la sua domanda, compresa la trasmissione dell’accordo con i proprietari dei fondi confinanti. F. Il _____, A._____ ha inoltrato la dichiarazione concernente lo smaltimento dei rifiuti. G. Con e-mail del _____, l’Ufficio del Registro fondiario Regione Moesa ha trasmesso al Comune una bozza della convenzione di diritto di costruzione a confine/distanza ravvicinata concernente la domanda di costruzione di A._____, segnalando delle incongruenze nei piani alla base di tale domanda. H. Il _____, A._____ ha inoltrato al Comune dei piani aggiornati raffiguranti la creazione di due garage, due posteggi coperti e un posteggio all’aperto. I. Con valutazione dell’_____, il consulente comunale in materia di ristrutturazione ha raccomandato di respingere la domanda di costruzione. L. Il 1° _____, A._____ ha inoltrato delle osservazioni alla suddetta valutazione. M. Il _____, l’Assicurazione fabbricati dei Grigioni ha rilasciato il permesso della polizia del fuoco. N. Il _____, sono state posate le modine. La domanda di costruzione è stata pubblicata dal _____ al _____. Non sono pervenute opposizioni.
3 / 14 O. Con decisione del _____/_____, il Municipio ha respinto la domanda di costruzione, facendo riferimento alle disposizioni pertinenti della Legge edilizia comunale (LE) e alla valutazione negativa del consulente architettonico dell’_____. P. Avverso questa decisione, il 12 gennaio 2026 A._____ (in seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, l’accoglimento della domanda di costruzione del _____/_____ e il rilascio della licenza edilizia concernente la demolizione del manufatto esistente sul fondo n. Z.1._____ e la costruzione di due garage, di due posteggi coperti e di un posteggio esterno come da domanda di costruzione o come ai considerandi. Q. Nella presa di posizione del 24 febbraio 2026, il Comune (in seguito: convenuto) ha concluso al rigetto del ricorso, per quanto ricevibile. Considerando in diritto: 1. La competenza del Tribunale d’appello per giudicare il presente ricorso è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a LGA (CSC 370.100). Il ricorso è tempestivo e risponde alle condizioni di forma (art. 52 cpv. 1 e art. 39 cpv. 1 lett. c, art. 38 LGA). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 50 LGA). Il ricorso è dunque ricevibile. 2. A titolo probatorio, il ricorrente ha chiesto – oltre all'acquisizione degli atti già prodotti – l'esperimento di un sopralluogo, la produzione degli incarti relativi ad alcuni fondi circostanti presi a paragone, nonché l'allestimento di una perizia e il proprio interrogatorio o la propria deposizione. Potendo tuttavia rilevare la fattispecie ed esaminare le censure del ricorrente sulla base degli atti prodotti dalle parti, il Tribunale rinuncia alla raccolta di ulteriori prove in apprezzamento anticipato delle stesse (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; sentenze del Tribunale federale 1C_97/2018 del 3 settembre 2019 consid. 6.4, 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid. 4.3.1). 3. Sotto il profilo formale, il ricorrente lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sentiti. 3.1. La decisione impugnata si limiterebbe ad elencare tre articoli della LE e a riportare la raccomandazione negativa del consulente architettonico. Non sarebbe dato sapere né in cosa consista la violazione delle norme né le ragioni del convenuto alla base della decisione negativa. Anche supponendo che il convenuto abbia voluto far sue le motivazioni del consulente architettonico esterno per respingere la
4 / 14 domanda di costruzione, l’obbligo di motivazione non sarebbe ossequiato. La decisione impugnata sarebbe pertanto nulla. 3.2. La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) l'obbligo per le autorità di motivare le proprie decisioni, affinché gli amministrati possano comprendere ed esercitare i diritti di ricorso in maniera effettiva. L'autorità amministrativa deve pertanto menzionare, per lo meno brevemente, i motivi che l'hanno condotta ad adottare un determinato provvedimento, in modo tale che l'interessato possa rendersi conto della portata della decisione e impugnarla con cognizione di causa. Essa non ha l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti, ma può, al contrario, limitarsi all'esame delle questioni topiche per l'esito della controversia (DTF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 141 IV 249 consid. 1.3.1, 139 IV 179 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito è leso soltanto se l'autorità omette di pronunciarsi su questioni che presentano una certa pertinenza o di prendere in considerazione dei fatti e degli argomenti importanti per la decisione da adottare (DTF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 141 V 557 consid. 3.2.1). Per il resto, la motivazione può essere implicita e risultare anche dalle differenti parti della decisione (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.3). Il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta, in linea di principio, l'annullamento della decisione impugnata. Una violazione può essere considerata eccezionalmente sanata se la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'istanza di ricorso che dispone dello stesso potere di esame dell'autorità precedente. A tale condizione, anche una grave violazione del diritto di essere sentiti può essere sanata, qualora un rinvio si riduca a una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura e, quindi, ritardi ingiustificati incompatibili con l'interesse della parte interessata a una rapida valutazione della causa (cfr. DTF 147 IV 340 consid. 4.11.3, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.3. Nella decisione impugnata, il convenuto ha menzionato le pertinenti disposizioni estetiche e di inserimento nel paesaggio (art. 22 cpv. 2, art. 70 e art. 79 cpv. 4 LE) e indicato che il consulente architettonico raccomanda di non approvare la domanda di costruzione. Come osservato dal convenuto, al ricorrente era stato tras-messo il rapporto del consulente architettonico già prima dell’emanazione della decisione impugnata, sul quale egli ha potuto esprimersi. Detto rapporto spiega perché, principalmente sotto il profilo estetico-architettonico nonché in punto alla sicurezza dello spazio di manovra, il progetto del ricorrente non potrebbe essere approvato. Tuttavia, sarebbe stato opportuno che nella propria decisione il
5 / 14 convenuto indicasse quantomeno di condividere (appieno) gli argomenti del consulente esterno, traendone una propria, seppur breve, conclusione, e che facesse perlomeno riferimento agli ulteriori motivi ostativi al progetto precedentemente elencanti nello scritto del 16 aprile 2025 (doc. C.4). Dato che il ricorrente poteva dedurre i motivi principali del convenuto già dalla corrispondenza avvenuta con esso prima della decisione impugnata, la violazione dell’obbligo di motivazione appare lieve. Inoltre, tale vizio è da ritenersi sanato in questa sede, avendo il ricorrente avuto la possibilità – benché non esercitata – di replicare, oltre che alla questione dell’inserimento indicata nella decisione impugnata, anche agli ulteriori aspetti ostativi all’approvazione del presente progetto sollevati dal convenuto dinanzi a codesto Tribunale, munito fondamentalmente di piena cognizione (art. 33 cpv. 3 lett. b della Legge federale sulla pianificazione del territorio [Legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700]; resta salvo l'aspetto legato all'inserimento paesaggistico, cfr. sotto consid. 8). La violazione del diritto di essere sentiti verrà debitamente considerata in punto ai costi processuali. 4. A titolo formale, il ricorrente eccepisce inoltre che, nell’ambito del suo potere d’apprezzamento, il convenuto avrebbe rinunciato ad ulteriori accertamenti e a indire un’udienza conciliatoria. Riguardo a queste censure formali, si osserva che, nella misura in cui esse sono correlate alla questione estetica e dell’inserimento nonché alla forma del tetto, non devono essere trattate risp. possono essere lasciate irrisolte (cfr. sotto consid. 8, 11). Per quanto, invece, esse si riferiscano alle distanze minime verso i confini, gli edifici e la strada pubblica (consid. 9-10), va rilevato che, come si vedrà più sotto, le suddette distanze minime non sono rispettate. Ora, se, da un lato, per la distanza dalla strada pubblica comunale potrebbe entrare in considerazione un'autorizzazione d'eccezione (art. 82 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [LPTC; CSC 801.100]), dall’altro, per le distanze dai confini dei fondi e dagli edifici confinanti non si intravede come si sarebbe potuto derogare alle disposizioni legali in difetto di una convenzione con i vicini (cfr. art. 77 cpv. 1 LPTC). Non si comprende, pertanto, quali ulteriori accertamenti avrebbe dovuto compiere il convenuto in tal senso. Oltre a ciò, viste le circostanze, il convenuto non era tenuto a indire un’udienza di mediazione (cfr. norma potestativa di cui all’art. 6 LPTC). Per quanto si entri nel merito, queste ulteriori censure formali vanno dunque respinte. 5. Va in seguito valutato se il ricorrente ha giustamente negato la licenza edilizia al progetto, il quale prevede due garage, un posteggio coperto per biciclette e moto, un posteggio coperto per una vettura e un posteggio non coperto (cfr. doc. B.23). Oltre all’aspetto estetico-architettonico, di cui si dirà più sotto, nella presa di
6 / 14 posizione dinanzi al Tribunale, il convenuto ha addotto ulteriori motivi ostativi all’approvazione della domanda di costruzione, che verranno analizzati nel seguito. Si noti che il ricorrente ha rinunciato a replicare agli argomenti addotti dal convenuto nella presa di posizione. 6. Conformità alla zona 6.1. Il convenuto è dell’avviso che, siccome con la realizzazione del progetto in discussione il fondo n. Z.1._____ verrebbe adibito esclusivamente a garage/parcheggio, esso non sarebbe conforme alla zona. 6.2. Giusta l’art. 22 cpv. 1 LE, la zona nucleo è destinata a scopi abitativi, all’insediamento di costruzioni a scopo commerciale e di servizio e all’insediamento di aziende artigianali che non compromettono un sano abitare. L’attività delle aziende agricole esistenti può essere mantenuta allo stato attuale. 6.3. Secondo le affermazioni del ricorrente, il progetto in esame servirebbe ad apportare posteggi in una zona di penuria. In questo senso, può trattarsi di una costruzione a scopo di servizio e l’affermazione del convenuto sulla non conformità del progetto alla zona appare difficilmente condivisibile. A maggior ragione se si considera che l’area (edificabile) di questo fondo è di soli 141 m2 e la realizzazione di un’abitazione – contrariamente all’affermazione del convenuto non ulteriormente motivata – appare piuttosto improbabile. Il fatto – controverso tra le parti – se sia opportuno o meno costruire un parcheggio riguarda invece l’aspetto estetico- architettonico (cfr. sotto consid. 8). Ad ogni modo, la questione della conformità alla zona può rimanere aperta, dacché il ricorso va respinto per altri motivi. 7. Diritto di ricostruzione Il progetto in esame prevede la demolizione totale dell’attuale rimessa sul fondo
n. Z.1._____ e la ricostruzione, al suo posto, di due garage e due posteggi coperti con superficie e cubatura nettamente superiori. Ne discende che il ricorrente non può appellarsi al diritto di ricostruzione di cui all’art. 81 cpv. 3 LPTC i.c.d. con l’art. 14 cpv. 2 LE. 8. Inserimento paesaggistico 8.1. In sostanza, il convenuto e il suo consulente architettonico negano la compatibilità del progetto con l'ambiente circostante, criticandone, in particolare, le dimensioni rispetto agli allineamenti esistenti e i materiali proposti. Sostengono, inoltre, che questo spazio sia storicamente sistemato a giardino (con un albero di
7 / 14 pregio). Il ricorrente fa invece valere che il fondo n. Z.1._____ sarebbe sempre stato utilizzato come posteggio, annesso al fondo n. Z.3._____, e mai come giardino (cfr. fotografie di cui ai doc. B.16 e 17), rinviando anche al fatto che nel il convenuto era intenzionato ad espropriarlo per farne dei posteggi pubblici ritenuti indispensabili per diversi fabbricati nel nucleo, ma, infine, vi rinunciò dal momento che veniva già utilizzato come posteggio da privati (cfr. doc. B.19). Egli fa inoltre presente che nel 1994 il convenuto aveva ordinato di iscrivere a Registro fondiario del vincolo d’uso a parcheggio di questo fondo a favore del relativo stabile (cfr. doc. B.18). Contesta poi il paragone con gli allineamenti degli edifici circostanti, negando peraltro a quest’ultimi valore storico; contesta altresì l’asserita incompatibilità dei materiali, dichiarandosi comunque disposto ad apportare modifiche per favorire un migliore inserimento. Egli si sarebbe dimostrato favorevole a trovare una soluzione condivisa con l’autorità (p. es. intonacando i mattoni come gli edifici circostanti o posando lastre in pietra), ma senza successo. Invece di discutere eventuali alternative più efficaci e di emanare una decisione con oneri o condizioni, il convenuto avrebbe preferito emanare semplicemente una decisione negativa (e non sufficientemente motivata) in spregio al principio di proporzionalità. 8.2. In linea di principio, nella valutazione estetico-architettonica e in relazione alle condizioni locali, il Comune convenuto dispone di una certa discrezionalità, in cui il Tribunale interviene solo in caso di abuso o eccesso del potere di apprezzamento (cfr. ad es. sentenza del Tribunale amministrativo R 23 9 del 1° ottobre 2024 consid. 5.2.1). Siccome il ricorso va respinto risp. la licenza edilizia non può comunque essere rilasciata a causa dei motivi elencati nei seguenti considerandi – su cui il Tribunale può chinarsi senza riserbo –, su questo quesito, considerata oltretutto l’economia procedurale, questo Tribunale ritiene di non doversi chinare oltre. 9. Distanza dal confine, dagli edifici e dalla strada 9.1. Giusta l’art. 75 LPTC, nella costruzione di edifici che superano il livello del terreno determinante si deve osservare una distanza di 2.5 m dal confine rispetto a ogni fondo vicino se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori (cpv. 1). Tra gli edifici si deve osservare una distanza 5.0 m se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori (cpv. 2). Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPTC, per superfici aperte coperte da un tetto, come pensiline e simili valgono le distanze dal confine per gli edifici, misurate a partire dal cornicione di gronda fino al confine del fondo. Conformemente all’art. 77 cpv. 1 LPTC, l'autorità edilizia comunale può autorizzare distanze inferiori rispetto a quelle stabilite nella presente legge e nella legge edilizia del comune se è stata conclusa una convenzione tra gli interessati e
8 / 14 non vi si contrappongono interessi pubblici preponderanti. L'autorità edilizia comunale ordina la menzione della distanza inferiore nel registro fondiario. Giusta l’art. 22 cpv. 5 LE, per gli ampliamenti e le nuove costruzioni, non oggetto del cpv. 4, va mantenuta una distanza dal confine di 2.5 m. Con l’accordo del vicino, è ammessa la costruzione a confine (lett. a). Va mantenuta una distanza fra gli edifici di 5 m. Con l’accordo del vicino, è ammessa l’edificazione a minor distanza (lett. b). Secondo l’art. 20 cpv. 7 LE, verso le strade pubbliche o che servono a scopi pubblici tutti gli edifici devono rispettare, fra le altre, la seguente distanza dal ciglio o dal filo esterno del marciapiede pianificato: 3 m da strade collettrici e strade di quartiere (lett. b). 9.2. La costruzione in questione (costituita – escluso il posteggio esterno – da due garage e due posteggi coperti), avendo una superficie utile secondaria superiore a 30 m2, non è qualificabile come piccola costruzione ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett. a LE. Inconferente, in tal senso, è il fatto che il ricorrente definisca il progetto quale costruzione accessoria e il fondo di costruzione quale annesso alla casa sul fondo n. Z.3._____ a scopo di parcheggio per quest’ultima. Inoltre, i due posti auto coperti vanno considerati degli edifici (cfr. Commentario del Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie [CIAE], cifra. 2.2 seg.) alla pari dei due garage. Ma anche volendo qualificare i posteggi coperti come impianto anziché edificio, la costruzione non rispetta, in ogni caso, né la distanza minima di 2.5 m dai fondi confinanti n. Z.7._____, B._____ e Z.11._____ (cfr. art. 22 cpv. 5 lett. a LE, art. 75 cpv. 1 e 76 cpv. 1 LPTC; doc. B.23), né la distanza minima di 5 m dagli edifici confinanti sui fondi n. B._____ e Z.11._____ (cfr. art. 22 cpv. 5 lett. b LE, art. 75 cpv. 2 LPTC), né la distanza minima di 3 m dalla strada (pubblica) di quartiere C._____ sul lato sud (cfr. art. 20 cpv. 7 lett. b LE; doc. B.6, C.1). La bozza di convenzione di un diritto di costruzione a confine/distanza ravvicinata agli atti (doc. C.11) non è sottoscritta. È vero che la forma scritta non è un presupposto di validità, potendo un simile accordo anche essere concluso oralmente (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 14 78 del 16 dicembre 2014 consid. 5a). Ma dagli atti non risulta alcuna dichiarazione di approvazione in tal senso da parte dei vicini interessati, dimodoché, non essendo dimostrato un loro consenso, come rilevato dal convenuto, le premesse per approvare distanze inferiori (art. 22 cpv. 5 LE, art. 77 cpv. 1 LPTC) non sono date. 10. Accessi, uscite e sicurezza del traffico
9 / 14 10.1. Secondo il ricorrente, la distanza legale di 3 m dalla strada pubblica e le porte telecomandate tutelerebbero sufficientemente la sicurezza di veicoli e pedoni, vista la visuale e lo spazio di manovra che si otterrebbe con l’arretramento di 3 m dei proposti posteggi. L’attuale muretto verrebbe rimosso e il livello del terreno portato a quello della strada pubblica, che acquisterebbe di conseguenza spazio e visibilità a beneficio della sicurezza stradale. Questa soluzione sarebbe certo migliore di quella attuale con unico accesso a ovest con mancanza di visuale. 10.2. Giusta l’art. 77 cpv. 2 primo periodo LE, gli impianti come gli imbocchi stradali, gli accessi alle strade, ai sentieri ed alle piazze, nonché le uscite dagli stessi, non possono mettere in pericolo i rispettivi utenti. In base all’art. 79 cpv. 2 LPTC, edifici ed impianti devono soddisfare le regole riconosciute della tecnologia delle costruzioni e non devono costituire una minaccia per persone, animali e cose né durante la costruzione né durante la loro esistenza e il loro utilizzo. Secondo l’art. 78 cpv. 1 primo periodo LE, autorimesse, garage e cancelli muniti di apertura manuale con uscita diretta su strade, sentieri e piazze comunali con traffico intenso, devono avere un piazzale antistante di almeno 5 m di lunghezza e 3 m di larghezza. 10.3. Alle allegazioni del ricorrente va osservato che, come visto sopra, la distanza minima della costruzione dalla strada pubblica è ossequiata solo parzialmente. Inoltre, i due garage con uscita sulla strada comunale – di traffico intenso, come incontestatamente definita dal convenuto – dispongono di un piazzale antistante di soli 3 m di lunghezza invece dei 5 m previsti dall’art. 78 cpv. 1 LE. Di riflesso, questi non possono essere approvati anche per ragioni di sicurezza del traffico e dei pedoni (cfr. art. 77 cpv. 2 LE, art. 79 cpv. 2 LPTC). Ciò stante, la constatazione del convenuto secondo cui nemmeno le relative norme tecniche pubblicate dall'Unione Svizzera dei Professionisti della Strada e dei Trasporti (VSS) sarebbero state rispettate non deve essere approfondita in questa sede. 11. Forma del tetto 11.1. Giusta l’art. 71 cpv. 2 LE, nella zona nucleo del villaggio (NV) sono ammessi solo tetti a due o a quattro falde con una pendenza da 16° a 23°. Queste prescrizioni valgono solo per l’edificio principale. Per aggiunte, costruzioni accessorie e piccole costruzioni come legnaie, conigliere, pollai e simili sono permessi tetti piani o con pendenza uguale al tetto del fabbricato principale. Giusta il cpv. 4, “premessa una valutazione positiva da parte della consulenza in materia di strutturazione, l’autorità
10 / 14 edilizia può concedere delle eccezioni nei casi in cui la qualità della strutturazione è garantita […]”. 11.2. Seguendo l’argomentazione del convenuto, secondo cui la costruzione prevista sarebbe l’edificio principale sul fondo n. Z.1._____, il tetto piano sarebbe in contrasto con l’art. 71 cpv. 2 LE. Un’eccezione non potrebbe essere concessa, data la valutazione negativa del consulente architettonico (cfr. art. 71 cpv. 4 LE). Tuttavia, considerato che la valutazione architettonica non è stata esaminata dal Tribunale e che il ricorso va respinto sulla scorta di quanto precede, non è necessario chinarsi oltre sulle argomentazioni sollevate al riguardo dal convenuto. 12. Disparità di trattamento 12.1. Il ricorrente invoca diversi casi – che verranno esaminati in appresso – nei quali il convenuto avrebbe autorizzato la costruzione di posteggi nel nucleo con accesso diretto alla strada pubblica. La prassi comunale applicata fino ad oggi sarebbe stata di permettere la realizzazione di garage e posteggi anche laddove in precedenza non vi sarebbero state aperture d’accesso. In concreto, invece, l’entrata/uscita dai posteggi previsti con la domanda di costruzione migliorerebbe addirittura la sicurezza e la visuale. 12.2. Il diritto all'uguaglianza di trattamento nell'illegalità può essere ammesso in via eccezionale soltanto quando non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità avrebbe derogato alla legge e darebbe a vedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa. Essa presuppone che i casi da valutare coincidano negli elementi fattuali rilevanti ai fini della qualificazione del fatto (cfr. DTF 146 I 105 consid. 5.3.1, 136 I 65 consid. 5.6; sentenza del Tribunale federale 1C_300/2021 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.2; sentenze del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni VR3 24 81 del 16 ottobre 2025 consid. 5.2, VR3 21 36 del 28 agosto 2025 consid. 6.4 con rinvii). La parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata soltanto qualora lo stesso regime legale, cioè quello attuale, fosse stato applicato diversamente nella medesima situazione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 10 125 del 20 maggio/23 settembre 2014 consid. 5b). 12.3.1. Fondo n. Z.4._____ Secondo il ricorrente, il parcheggio su questo fondo sarebbe stato autorizzato con sbocco direttamente sulla strada comunale, laddove prima sarebbe esistito un prato con muro senza alcuna apertura sulla strada pubblica. Sennonché, va constatato che si tratta di sei posteggi pubblici all’aperto previsti dalla pianificazione in zona
11 / 14 per impianti pubblici (cfr. doc. B.11 e relative immagini in Google Street View) e quindi non paragonabili al caso di specie. 12.3.2. Fondo n. Z.5._____ A mente del ricorrente, il posteggio su questo fondo sarebbe stato permesso con sbocco diretto sulla strada, laddove prima sarebbe esistito un vero giardino che faceva parte della casa sul fondo n. Z.6._____. Questo caso (1 posteggio coperto da una tettoia e un piazzale con posto per due parcheggi) non è tuttavia paragonabile a quello di specie. Infatti, come emerge dalle fotografie inoltrate dal ricorrente, la piccola tettoia a una falda su questo fondo è una costruzione accessoria ed è stata realizzata al posto della costruzione accessoria preesistente. Essa non deve quindi rispettare la distanza dalla strada comunale (cfr. art. 81 cpv. 3 LPTC i.c.d. con l’art. 14 cpv. 2 LE). Per il resto, è stato eliminato il muro di cinta antistante alla costruzione accessoria e allo spiazzo e formato un piazzale in lastre di sasso (cfr. doc. B.12). Si noti che, non trattandosi di un garage, non bisognava osservare l’art. 78 cpv. 1 LE relativo alle misure minime del piazzale antistante. Sebbene, poi, il Tribunale non si chini sulla questione estetica, va detto che dalle immagini in Google Street View non risulta che l’area di fronte alla vecchia costruzione accessoria fosse un vero giardino – come invece sostenuto dal ricorrente –, ma un semplice spiazzo in terra battuta. 12.3.3. Fondo n. Z.7._____ Stando al ricorrente, il posteggio aperto su questo fondo sarebbe stato permesso con sbocco diretto sulla strada comunale, laddove prima sarebbe esistito un prato senza alcuna apertura sulla strada. Tuttavia, nemmeno questo caso può essere preso a paragone per il progetto del ricorrente, in quanto, trattandosi solamente di un posteggio all’aperto per una vettura (cfr. doc. B.13 e relative immagini in Google Street View) – situato, invero, solo sul fondo n. Z.7._____ e non anche su quello n. B._____, come erroneamente indicato dal ricorrente –, le situazioni fattuali rilevanti per la valutazione, segnatamente riguardo alla sicurezza del traffico e alla distanza dalla strada, non coincidono. Inoltre, il progetto del ricorrente, come visto sopra, deve essere respinto già per altri motivi non intrinseci all’oggetto preso in paragone. 12.3.4. Fondo n. Z.8._____ Secondo il ricorrente, il parcheggio coperto su questo fondo sarebbe stato permesso con sbocco diretto sulla strada pubblica, laddove prima sarebbe esistito un prato senza alcuna apertura sulla strada pubblica. Anche in questo caso, tuttavia, non si tratta di una fattispecie paragonabile a quella di specie. I tre parcheggi coperti
12 / 14 da una tettoia sul fondo n. Z.8._____ – annessi all’edificio ubicato sul resto della particella in zona nucleo – si trovano in zona residenziale 2 (cfr. doc. B.14 e immagini in Google Street View) e non devono rispettare le norme di inserimento relative alla zona nucleo NV. Peraltro, la tettoia, per quanto intravedibile, mantiene la succitata distanza di 3 m dalla strada. 12.3.5. Fondo n. Z.9._____ (recte: Z.10._____) Il ricorrente afferma che su questo fondo sarebbe stata permessa la costruzione di un garage con apertura a confine con la strada pubblica, laddove prima sarebbe esistito un giardino-orto racchiuso in un muro di una certa altezza. Tuttavia, dal confronto tra dette fotografie di cui al doc. B.15 del ricorrente e le immagini (più datate) in Google street view si evince che sulla particella n. Z.10._____ vi era già un garage, molto verosimilmente di vecchia data, che è stato leggermente ristrutturato con nuovo intonaco e nuova soletta di supporto. Al di sopra è stata inoltre posata una ringhiera. Il garage è rimasto aperto, senza portone. Si tratta, dunque, della ristrutturazione di una costruzione preesistente, altresì non paragonabile al caso in questione. 12.3.6. In conclusione, non si ravvisa una disparità di trattamento nell’illegalità. Ma anche volendo, a titolo ipotetico, ammettere una prassi illegale, giova rilevare che, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della legalità dell'attività amministrativa prevale su quello della parità di trattamento. Qualora un'autorità riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento dovrebbe in ogni caso cedere il passo a quello della legalità (sentenza del Tribunale federale 1C_324/2016 del 14 marzo 2017 consid. 4.2). 13. Riassumendo, la lesione dell'obbligo di motivazione riscontrata nella decisione impugnata va fondamentalmente ritenuta sanata in questa sede (consid. 3). Il ricorso va respinto risp. la decisione impugnata di non concedere la licenza edilizia alla relativa domanda di costruzione va confermata, segnatamente per il mancato rispetto delle distanze minime dal confine e dagli edifici dei fondi vicini, dalla strada pubblica nonché delle dimensioni minime del piazzale (consid. 9-10). L’appello alla disparità di trattamento (nell’illegalità) si rivela infondato (consid. 12). Le questioni della conformità alla zona del progetto (consid. 6), dell’inserimento
13 / 14 paesaggistico (consid. 8) nonché della forma del tetto (consid. 11) non sono state esaminate e restano impregiudicate. 14.1. Visto l'esito della vertenza, le spese procedurali – composte da una tassa di Stato fissata a CHF 3’500.00 e spese di cancelleria (art. 75 cpv. 1 e cpv. 2 LGA) –, in linea di principio, andrebbero poste interamente a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LGA. Tuttavia, l’accertata violazione dell’obbligo di motivazione giustifica una diversa ripartizione dei costi (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale 1C_255/2017 del 24 ottobre 2017 consid. 7.3), in questo specifico caso in ragione di 1/4 a carico del convenuto e di 3/4 a carico del ricorrente. 14.2. Né al ricorrente, non patrocinato, né al convenuto, vincente nell’esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 1 e 2 LGA).
14 / 14 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 3’500.00 – e le spese di cancelleria di CHF 316.00 totale CHF 3'816.00 Tali spese sono poste in ragione di 1/4 a carico del Comune di Roveredo e di 3/4 a carico di A._____. 3. Non sono assegnate ripetibili. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]